Bando per la concessione di contributi

Reg. (UE) 2021/2115 – Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023–2027 del Piano Strategico nazionaledellaPAC2023–2027 della Regione Marche (CSR)–Intervento SRD14–azione a) “Aiuti alle imprese turistiche ed alle imprese di  vendita di prodotti tipici per il miglioramento e l’accessibilità delle strutture” (approvato dal CdA nella seduta del 3.11.2025).

Bando pubblicato il 26.1.2026                                                        

Scadenza presentazione domande: 27.3.2026 ore 13:00 - Prorogata alle ore 13:00 del 27.4.2026   Prorogata alle ore 13:00 del 18.5.2026

 

N.B.: IL BANDO VIENE PUBBLICATO CON RISERVA SINO ALLA APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE MODIFICHE DELLA SCHEDA DI MISURA DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE.

Destinatari del bando:  Microimprese e piccole imprese non agricole,definite secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER,ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003.

I beneficiari non possono esercitare attività agricola ai sensi dell’art.2135 del codice civile.

Dotazione finanziaria assegnata al bando: € 350.000,00. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.  

Si applica il regime di aiuto “de minimis” (Reg. UE 2023/2831) (CAR 35596).

Per ulteriori informazioni scarica la seguente documentazione:
Bando intervento SRD14 Azione a)  
Allegato 1 - CODICI ATECO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE AMMISSIBILI

- Allegato 2 - MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI

- Allegato 3 - Modello di dichiarazione sostitutiva certificazione camerale

- Allegato 4 - Modello di dichiarazione sostitutiva resa dal fornitore

- Allegato 5 - Dichiarazione Direttore dei Lavori

- Scheda per censimento aiuto de minimis SRD 14 azione a) (Informazioni complete sul regime di aiuto)

Scheda SSL “Colli Esini San Vicino” (in approvazione)

 

F.A.Q.

1. Nel bando c’è contraddizione tra quanto affermato al paragrafo 5.1.1 "I beneficiari NON possono esercitare attività agricola..." e quanto riportato tra i requisiti dell’impresa al paragrafo 5.1.2 "essere iscritta all’anagrafe delle aziende agricole (FASCICOLO AZIENDALE)”?

Il requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 5.1.2 "Essere iscritti all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata prima della presentazione della domanda di sostegno (Fascicolo Aziendale)" non è in contraddizione con il requisito “NON esercitare attività agricola”.

Per partecipare ai bandi è necessario essere iscritti all’anagrafe delle aziende agricole, cioè essere in possesso di un fascicolo aziendale: l’apertura, l'aggiornamento e la validazione del fascicolo aziendale sono passaggi obbligatori e cruciali. Si fa notare che tutti (non solo le aziende agricole) coloro che  vogliono accedere agli aiuti Agea (ristoranti, Enti Locali, il GAL stesso, le Università, …) devono essere in possesso di un fascicolo aziendale.

Il fascicolo aziendale è lo strumento unico e dinamico per la gestione dei dati aziendali; come riportato nel paragrafo “DEFINIZIONI” “il FASCICOLO AZIENDALE è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale ”.

Per aprire un Fascicolo Aziendale è necessario rivolgersi a un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), che gestirà la pratica, inviando i documenti necessari e sottoscrivendo il mandato.

N.B. Dopo l’apertura, il fascicolo aziendale va aggiornato costantemente e validato PRIMA di partecipare ai bandi. Pertanto assicurati che nel fascicolo siano presenti i dati anagrafici, la partita IVA, la pec, l'iscrizione alla Camera di Commercio, i dati bancari (IBAN) e, soprattutto, i titoli di possesso dei terreni/fabbricati (atti di proprietà, contratti di affitto o comodato).

 

2. Con riferimento alle spese generali di cui al § 5.3.1  - lettera E "sono compresi gli onorari dei tecnici ... nel limite complessivo del 10% dell'ammontare dei lavori, IVA inclusa": significa che il 10% è compreso nel limite massimo di spesa finanziabile di 50 mila euro? E per quanto riguarda le spese generali, in particolare i tecnici, è rimborsabile anche l'IVA?
Le "spese tecniche" ( o "Spese generali") sono ammissibili entro il limite del 10% dell'ammontare degli interventi di tipo edilizio (strutture, opere edili e impianti). Questa percentuale rientra nel costo totale massimo dell'investimento ammissibile di € 50.000,00. Le spese tecniche sono ammesse solo se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato; si sottolinea inoltre che, le stesse, non sono ammissibili qualora riferite esclusivamente a mere forniture di arredi e/o attrezzature. L’IVA non è ammissibile a contributo come specificato dal § 5.3.2 del bando “Spese non ammissibili”.

 

3. Il soggetto richiedente che partecipa al bando deve presentare anche il DURC?

La regolarità contributiva (DURC) viene verificata in fase di pagamento da AGEA, in quanto Organismo Pagatore della Regione Marche e competente per la fase di liquidazione del contributo.

 

Piedino CSR   

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