Bando per la concessione di contributi

Reg. (UE) 2021/2115 – Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023–2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023–2027 della Regione Marche (CSR) – Intervento SRG07 - Azione B  "Progetto integrato di scala territoriale dal titolo “GIOVANI, INCLUSIONE, IMPRESA, TERRITORIO (GIOINIT)” (approvato dal CdA nella seduta del 20.7.2026).
Bando pubblicato il 23.7.2026
Scadenza presentazione domande: ore 13:00 del 25.9.2026 

N.B.: IL BANDO VIENE PUBBLICATO CON RISERVA SINO ALLA APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE MODIFICHE DELLA SCHEDA DI MISURA DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE.
Si comunica che la riserva è sciolta: il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale ha approvato formalmente tali modifiche con decreto n. 475 del 4.8.2026 

Destinatari del bando: 
- partenariati pubblico e/o privati di nuova costituzione che individuano un capofila
- partenariati pubblico e/o privati già costituiti e con forma giuridica riconosciuta che individuano un capofila o un legale rappresentante.
Dotazione finanziaria assegnata al bando: complessivi €523.000,00.Il sostegno sarà erogato nella forma della SOVVENZIONE GLOBALE, con erogazione dell’intero contributo al soggetto Capofila.
Per ulteriori informazioni scarica la seguente documentazione:
- Bando
Allegato A - Adempimenti specifici per gli interventi attivabili nell’ambito del progetto integrato di scala territoriale dal titolo “GIOVANI, INCLUSIONE, IMPRESA, TERRITORIO” (GIOINIT)
- Allegato 1 - Proposta di Accordo di cooperazione - Costituzione di associazione temporanea di scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza.
- Allegato 2- Accordo di cooperazione - Costituzione di associazione temporanea di scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza.
- Allegato 3 - Progetto di cooperazione 

 

 

F.A.Q.

1. In relazione agli interventi riconducibili alla tipologia SRD09 proposti dai Comuni partner, il bando, nella definizione di “cantierabilità”, stabilisce che le proposte di investimento, al momento della presentazione della domanda, debbano essere corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente, fatte salve eventuali specifiche deroghe. Il § 6.1.3, inoltre, rinvia alla documentazione indicata nell’Allegato A, tra cui figurano la copia del titolo abilitativo e il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio.
Si chiede, pertanto, se i Comuni possano presentare il progetto qualora, alla data di scadenza del bando, tali atti non siano stati ancora rilasciati, eventualmente allegando la documentazione attestante l’avvenuta presentazione delle relative istanze e impegnandosi a produrre i provvedimenti favorevoli in una fase successiva del procedimento.
Si sta valutando la modifica del bando prevedendo una deroga con la fissazione di un termine massimo e perentorio entro il quale dovranno essere trasmessi i pareri favorevoli degli eventuali enti sovraordinati, nonché l’atto amministrativo di approvazione del progetto esecutivo. Tale termine coinciderà con quello, già previsto dal bando, di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione di finanziabilità, entro il quale il soggetto beneficiario è tenuto a costituirsi formalmente. Alla domanda di sostegno andrà allegata la documentazione attestante l’avvenuta presentazione delle relative istanze.

 

2. Con riferimento ai medesimi interventi SRD09, si chiede se possano essere considerate ammissibili le spese sostenute dai Comuni per la messa in sicurezza e l’adeguamento dei locali interessati dalle attività progettuali. In particolare, si chiede di precisare se tali spese siano finanziabili qualora risultino strettamente necessarie e funzionali alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto e quali specifiche tipologie di opere o adempimenti possano essere ricomprese tra i costi ammissibili.
Gli interventi edilizi ammissibili sono esclusivamente quelli descritti al paragrafo 5.3.1 del bando SRD09. Le spese di messa in sicurezza e l’adeguamento dei locali interessati alle attività progettuali sono consentite purché non siano di carattere provvisionale e/o temporaneo. In generale gli interventi dovranno risultare funzionali alla realizzazione dell’intervento progettuale e, in coerenza con la relativa destinazione d’uso, dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative di settore applicabili e in condizioni tali da consentire l’ottenimento dell’agibilità entro la presentazione della domanda di saldo.

 

3. Un Ente del Terzo settore partner prevede di svolgere alcune attività progettuali su terreni attualmente nella propria disponibilità in forza di un contratto di comodato d’uso con scadenza nel mese di marzo 2027. Pur non essendo richiesto alcun contributo per i terreni né per eventuali interventi sugli stessi, si chiede se, ai fini della presentazione della proposta, sia comunque necessario dimostrarne la disponibilità per l’intera durata del progetto e, conseguentemente, attestare già in questa fase la proroga del comodato. In caso affermativo, si chiede di precisare se la proroga debba risultare da una scrittura privata autenticata o se possa essere documentata mediante altra forma ritenuta idonea.
Il requisito “avere la disponibilità dell’immobile” è previsto solo per gli interventi riconducibili alla tipologia SRD09 proposti dai Comuni Partner.

 

4.Il § 6.1.3, punto 3.2, del bando prevede che la dichiarazione relativa all’assenza della condizione di impresa in difficoltà sia resa, per ciascun partner che sostiene costi e richiede il contributo, da un “soggetto abilitato”. Si chiede di specificare quali soggetti possano ritenersi abilitati al rilascio e alla sottoscrizione della dichiarazione e, in particolare, se questa possa essere resa direttamente dal legale rappresentante dell’ente interessato oppure debba essere sottoscritta da un professionista, quale un commercialista o un revisore contabile.
Il soggetto abilitato è il responsabile della tenuta della contabilità fiscale cui l’impresa ha formalmente affidato il servizio contabile e il deposito delle scritture.

 

5. Il § 6.1.4 del bando prevede che, qualora il richiedente sia rappresentato da un altro soggetto nella gestione degli atti relativi alla partecipazione al bando, debba trasmettere al Responsabile di Misura del GAL una procura speciale. Si chiede se tale obbligo possa ritenersi assolto mediante il caricamento della procura sul sistema SIAR, unitamente alla domanda e alla relativa documentazione, oppure se sia necessario procedere anche a una distinta trasmissione a mezzo PEC al Responsabile di Misura del GAL.
La procura speciale dovrà essere caricata in SIAR tra gli allegati.

 

6. Con specifico riferimento alla partecipazione dell’Università, si chiede se, nell’ambito della voce “spese di personale”, siano ammissibili i costi relativi ai contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge n. 240/2010. In particolare, si chiede di chiarire se possano essere rendicontati:
- i costi relativi a personale già titolare di un contratto di ricerca alla data di presentazione della domanda, limitatamente alla quota di attività effettivamente svolta nell’ambito del progetto e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento;
- i costi relativi a contratti di ricerca che l’Università intenda attivare specificamente per lo svolgimento delle attività progettuali, mediante apposita procedura di reclutamento successiva all’eventuale concessione del finanziamento.
Si chiede, inoltre, di precisare se entrambe le fattispecie debbano essere ricondotte alle spese di personale (esterno) dell’Università e rendicontate mediante l’applicazione dei costi standard unitari previsti dal § 5.3.1 del bando, indicando il livello di inquadramento applicabile ai titolari di contratto di ricerca, oppure se debba essere adottata una diversa modalità di determinazione e rendicontazione del costo. Infine, per i contratti non ancora attivati alla data di presentazione della domanda, si chiede quale documentazione debba essere allegata in sostituzione del contratto e del curriculum vitae del personale, non essendo ancora possibile individuare il soggetto che sarà reclutato all’esito della procedura selettiva. 
Il paragrafo 5.3.1 del bando individua i Costi Standard Unitari per il Personale delle Università in base allo specifico livello (applicabili per entrambe le fattispecie). Alla data di presentazione della domanda dovrà essere presentata la documentazione indicata al paragrafo 6.1.3 punti 4 e 6 per il personale già contrattualizzato. Si ricorda che, al fine dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio B2.1, l’esperienza e il titolo di studio di tutto il personale universitario (docenti e ricercatori) impiegato nel progetto dovranno essere desumibili dal CV. 

 

7. Possono partecipare all’Accordo di cooperazione soggetti che non percepiscono contributi?
Circa la partecipazione al gruppo di cooperazione di “partner non beneficiario” cioè di soggetti che partecipano all’Accordo di Cooperazione ma non richiedono contributi nell’ambito del Bando si precisa che chiunque può aderire al gruppo di cooperazione in qualità di partner non beneficiario, sia i soggetti aventi i requisiti di partner beneficiario, sia ogni altro soggetto - persona fisica o giuridica, privato cittadino o professionista/imprenditore, in forma singola o associata - purché avente una significativa funzione nell’ambito del progetto candidato e purché non intervenga in qualità di fornitore di un partner beneficiario.


8. Documentazione da produrre da parte del Partner che non sostiene costi e non richiede contributi. 
Qualora al progetto partecipi, in qualità di partner, un ente pubblico al quale non sia assegnato alcun budget e che, pertanto, non sostenga spese né richieda contributi a valere sul bando, si chiede di confermare quale documentazione prevista dal paragrafo 6.1.3 debba essere prodotta dal medesimo ente. In particolare, è corretto ritenere che tale partner:
- debba sottoscrivere la Proposta di Accordo o l’Accordo di cooperazione e il relativo Progetto di cooperazione;
- debba produrre la deliberazione del competente organo amministrativo prevista dal punto 3.1;
- non debba produrre e sottoscrivere le dichiarazioni previste dai punti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5;
- debba comunque provvedere all’apertura e alla validazione del fascicolo aziendale.
I partner NON beneficiari debbono:
- sottoscrivere e rispettare, per tutta la durata prevista, la Proposta di Accordo o l’Accordo di cooperazione e il relativo Progetto di cooperazione;
- produrre la deliberazione prevista dal punto 3.1 del paragrafo 6.13 i cui contenuti andranno adattati alla sua reale partecipazione dando  cioè atto che "la partecipazione avviene a titolo gratuito/con fondi propri e non comporta spese da rendicontare sul bando SRG07, né quote di cofinanziamento a carico dell'ente";
- provvedere comunque all’apertura e alla validazione del fascicolo aziendale.

9. Dichiarazione relativa all’assenza della condizione di impresa in difficoltà di cui al paragrafo 6.1.3, punto 3.2 – applicabilità agli enti pubblici. 
Con riferimento alla dichiarazione prevista dal paragrafo 6.1.3, punto 3.2, si chiede di chiarire se essa debba essere prodotta anche dagli enti pubblici che, essendo titolari di una quota di budget, sostengono costi e richiedono il relativo contributo, oppure se tali soggetti ne siano esonerati in quanto non riconducibili alla nozione di “impresa in difficoltà”. Qualora la dichiarazione sia richiesta anche agli enti pubblici, si chiede di precisare se debba essere rilasciata da un soggetto abilitato secondo le medesime modalità previste per le imprese oppure se possa essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante attestante che l’ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che non ha procedure esecutive in corso.

Sì, la nozione di "impresa in difficoltà" si può estendere anche agli enti pubblici, ma solo se l'ente svolga, con riferimento alle attività contemplate dal progetto in oggetto, un'attività economica (come in caso di offerta di un servizio sul mercato), non invece qualora l'Ente eserciti una funzione pubblica tipica. Pertanto, qualora non ricorra detta condizione di impresa, la anzidetta dichiarazione non va prodotta.  L’eventuale dichiarazione andrà sottoscritta dal Sindaco/legale rappresentante.

10. Con riferimento agli interventi assimilabili alla Misura SRH04 – Attività di informazione e al requisito previsto dal paragrafo 5.1.1, lettera b), si chiede di chiarire se il requisito relativo all’assenza della condizione di impresa in difficoltà trovi applicazione anche alle cooperative sociali che partecipano al progetto quali organismi di informazione. In caso affermativo, si chiede di precisare come debba essere verificato tale requisito, considerato che le cooperative sono caratterizzate da un capitale sociale variabile, determinato dalle quote dei soci e soggetto a modificarsi in conseguenza del loro ingresso o recesso. In particolare, si chiede se debba essere applicato anche alle cooperative sociali il criterio previsto per le società a responsabilità limitata, relativo alla perdita di oltre la metà del capitale sociale sottoscritto, e quale valore debba essere assunto ai fini del relativo calcolo.
Si chiede, infine, se il superamento del predetto parametro determini automaticamente l’inammissibilità della cooperativa oppure se, nella valutazione, possano essere considerate anche la natura variabile del capitale cooperativo, la continuità aziendale e l’assenza di situazioni di insolvenza o di procedure concorsuali. 

Il requisito relativo all'assenza della condizione di impresa in difficoltà, riguarda anche la cooperativa sociale e va accertato con riferimento alla stessa in quanto persona giuridica, senza guardare se un socio sia in difficoltà/fallito/protestato ovvero receda. 

 

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